SUPERBONUS 110 DEMOLIZIONE E RISCOSTRUZIONE
Superbonus 110 demolizione e ricostruzione. Il Superbonus 110% ha fatto emergere il tema della “demolizione e ricostruzione”. Con le ultime modifiche al Testo Unico Edilizia possiamo affermare che la “Demolizione e ricostruzione”. E’ a tutti gli effetti un intervento di “ristrutturazione edilizia” anche quando l’edificio viene ricostruito, con diversi sagoma, prospetti, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.
Superbonus 110: gli interventi
L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali. Incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Inoltre, fanno parte della ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Quindi è necessario che l’opera, oggetto dell’intervento, risulti come un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.
La qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente, in sede di rilascio del titolo amministrativo che autorizza i lavori. Ricollegandoci alla nota precedente. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il parere viene reso assumendo quanto precisato dal competente ufficio del Comune e che il titolo edilizio è stato rilasciato con riferimento ad un intervento qualificabile. Quale “ristrutturazione edilizia” e che non si ravvisano variazioni di legge che comportino una diversa qualificazione dell’intervento proposto.
Superbonus 110 Demolizione parziale con ampliamento
Ritornando al quesito sulla demolizione parziale con ampliamento. Bisogna procedere all’aggiornamento della mappa catastale e con dichiarazione di variazione si provvede alla variazione dello stato delle unità immobiliari già censite interessate dagli effetti della demolizione. La demolizione potrebbe riguardare anche un bene comune censibile o non censibile a più unità immobiliari. Sostanzialmente, la demolizione parziale è la variazione opposta all’ampliamento in pianta o per sopraelevazione.
Nel caso di ampliamento va verificato se l’oggetto dello stesso è la realizzazione di una unità immobiliare autonoma. In tal caso, la dichiarazione di variazione va prodotta come unità immobiliare afferente, cioè unità immobiliare urbana che appartiene ad un’ente urbano già censito e che per diverse ragioni non è stata dichiarata a suo tempo insieme ad esso.
Dal punto di vista tecnico la procedura di progettazione è semplificata avendo la garanzia del rispetto dei requisiti tecnici per accedere all’agevolazione e potendola applicare anche all’ampliamento. Raggiungendo contemporaneamente i massimi livelli di efficienza energetica e sicurezza sismica. Non ottenibili con altri interventi di riqualificazione dell’esistente.